È illegittimo il verbale che non indica il decreto prefettizio delle strade ove è consentita la collocazione degli autovelox


In relazione ad un Verbale della Polizia L. del Comune di Arborea per violazione dell’art. 142, c. 8, del Codice della Strada (eccesso di velocità rilevato con autovelox), annullato dal Giudice di Pace, e successiva riforma da parte del Tribunale di Oristano, la Corte di Cassazione è intervenuta a decidere sul ricorso dell’utente che ha lamentato la mancata indicazione nel verbale di ogni riferimento al decreto prefettizio di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 623/2021 della II Sezione Civile, pubblicata in data 15 gennaio 2021, ha ritenuto di dover accogliere il ricorso nella considerazione che il mancato riferimento all’art. 4 della Legge n. 168/2002 di individuazione delle strade sottoposte al rilevamento elettronico assume carattere dirimente della opposizione ed è logicamente decisivo, atteso che la violazione del suddetto obbligo finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere da parte della P.A. e dei suoi addetti di installare dispositivi AUTOVELOX senza limiti. E’ stata anche richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno del 3/10/2002, interpretativa dell’art. 4 del D.L. n. 121/2001, la quale ha chiarito che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della […]

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