È illegittima la revisione catastale fondata su astratti presupposti normativi non analiticamente contemplati nell’accertamento


Con la recente Ordinanza  n. 2553/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021,   la Corte di Cassazione ha ribadito l’importante principio in base al quale, il provvedimento di riclassamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335 della I. n.311/2004, “…dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano, deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento” (Cfr. richiamo a Cass. n.31829/2018) Corollario di tale principio, prosegue la Cassazione, è che non potrà ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che, pur facendo riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata (rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali) e al relativo scostamento, non specifichi chiaramente le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (Cfr. richiami a Cass. n. 11577 del 2019; n.361 del 2019; n.10403 del 2019; n.16368 del 2018; n.22900 del 2017; n.3156 […]

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