La verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere globale e sintetica e non limitata ai singoli prezzi


Con riguardo al procedimento di gara per l’affidamento di  un servizio  da parte di una Centrale Unica di Committenza,  la Sez. V del Consiglio di Stato, decidendo su un ricorso in appello proposto avverso la sentenza del TAR Veneto, ha depositato in data 8  gennaio 2021 la decisione n. 1001/2021, enunciando alcuni principi sulla procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, in linea con la costante giurisprudenza di tale Consesso. In  particolare è stato ribadito che la verifica di congruità non può essere effettuata solo sulla compensazione con le altre offerte, ma postula un apprezzamento globale circa la sua affidabilità strutturale e sulla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni previste nel capitolato alle condizioni richieste  e consente compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, ferma restando la sua immodificabilità strutturale, per cui è vietata una radicale indiscriminata e arbitraria modificazione postuma della composizione dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico. Né, ad avviso del Collegio, il giudice amministrativo può sostituire le sue valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante, ove non sia in presenza della ipotesi di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti. Viene altresì in rilievo che l’eventuale esclusione dalla gara a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta non […]

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