Incostituzionale la norma del TUEL che non prevede per le amministrazioni di nuovo insediamento un ulteriore termine per l’approvazione del PRFP
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL n. 267/2000, nella parte in cui non prevede che l’amministrazione di nuovo insediamento a seguito di elezioni possa deliberare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), essendo decorsi i termini perentori assegnati alla precedente amm.ne inadempiente rispetto a tale obbligo. Si tratta, secondo la Consulta, con la pronuncia n. 34 dell’!! marzo 2021, della violazione dei principi di equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria dell’ente, nonché dell’automatico avvio della procedura di dissesto quale conseguenza della mancata adozione nei termini del provvedimento da parte della compagine cui la nuova è subentrata. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, nel procedimento relativo al Comune di Buonalbergo, nella considerazione che la norma censurata violerebbe gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. Nel giudizio dinanzi alla Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto la non ammissibilità e l’infondatezza della questione sollevata in quanto la perentorietà del termine sarebbe funzionale alle esigenze di certezza e di concentrazione legate alla razionalità ed all’efficienza di una procedura avviata a fronte di uno squilibrio finanziario dichiarato dallo stesso ente, […]
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