L’incasso diretto da parte del Funzionario della Riscossione nel corso della procedura esecutiva
Con la Risoluzione n. 2/DF/-Prot. 17403 del 22/372021, la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF ha fornito risposta al quesito riguardante i poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata e la possibilità di accettare dal debitore il pagamento nelle sue mani, senza violare la disposizione dell’art. 1, comma 788, della n. 160/2019 che vieta ai concessionari dell’Albo di cui all’art. 52, c. 5, lettera b) di procedere all’incasso diretto. Il MEF ha proceduto ad una disamina del quadro normativo, a partire dal comma 793, art. 1, della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, il quale dispone che l’ente locale o il soggetto affidatario dell’accertamento e della riscossione nomina, con proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione , i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. L’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che le funzioni demandate agli Ufficiali Giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia l’ufficiale che opera per l’Agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati. Ciò vuol dire che […]
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