Per la Corte dei Conti le anticipazioni di tesoreria di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione fino al 31 dicembre 2017
La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell’Umbria, in esito ad una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Terni, volta a conoscere se appartenesse all’Organo straordinario di liquidazione la competenza per l’anticipazione di tesoreria maturata e non restituita alla data del 31 dicembre 2017, ha fornito risposta con la deliberazione n. 14 del 4 marzo 2021. L’Organo di Controllo ha rilevato in primo luogo l’ammissibilità del quesito sotto il profilo soggettivo in quanto presentato dal Sindaco quale rappresentante legale dell’Ente ed inoltrato tramite il Consiglio delle autonomie locali nel rispetto della normativa vigente. Ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché concerne l’applicazione di una norma giuridica che attribuisce al parere valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione della aspettativa particolaristica e contingente dell’ente richiedente, tanto più che trattasi di una fattispecie che rientra nel concetto della finanza pubblica, come tale demandata al controllo della Corte dei Conti. Ciò premesso, quanto alla competenza, il Collegio ha rilevato che l’anticipazione di tesoreria, con effetto dal primo gennaio 2018, a seguito della modifica apportata all’art. 255, comma 10, del TUEL, non è stata più ricompresa tra le funzioni attribuite all’Organo straordinario di liquidazione, […]
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