Spetta al contribuente fornire la prova della produzione dei rifiuti speciali dell’area adibita a magazzino delle merci
Una società ha impugnato gli Avvisi di liquidazione della TARI 2014 sostenendo la non debenza del tributo in quanto la superficie adibita a magazzino era utilizzata per il deposito delle merci acquistate e destinate alla vendita, e come tale produttiva non di rifiuti solidi urbani bensì solo di rifiuti speciali assimilabili, smaltiti a cura e spese dello stesso contribuente che aveva fornito la documentazione fotografica a riprova della natura dei rifiuti prodotti in tale area. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, determinando in misura forfetaria del settanta per cento la superficie imponibile e la CTR della Toscana confermava la decisione di primo grado, per cui veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9785/2021, della Sezione V Civile, pubblicata il 14 aprile 2021, ha ritenuto in primo luogo che l’omessa trascrizione dell’atto di appello incidentale rende inammissibile la censura, formulata senza il rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli articoli 366, n. 6 e 369, n. 4, del c.p.c. ,poiché non riporta il contenuto di atti processuali rilevanti. Inammissibile è stata giudicata anche la censura relativa al mancato esame da parte del giudice di un fatto decisivo, quale la produzione fotografica attestante la […]
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