Legittimi i valori delle aree fabbricabili individuati dall’Ufficio tecnico comunale tramite informazioni degli operatori economici della zona


Sul ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR Lombardia che accogliendo l’appello del Comune di AGRATE BRIANZA relativo ad un accertamento ICI scaturito dal valore delle aree fabbricabili adottato con delibera dell’Ente, la Corte di Cassazione – SEZ. V CIVILE – con l’Ordinanza n. 16681 in data 11 giugno 2021, ha escluso in primo luogo che sulla questione si sia formato un giudicato esterno a seguito della sentenza n. 27671/2019 della stessa Corte e della decisione CTR/2019 non impugnata. E’ stato inoltre dichiarato inammissibile ed infondato il motivo dedotto dal ricorrente di violazione degli articoli : 71, della Lege n. 212/2000, 59, c. 1, lett. g) del decr. legisl. n. 446/1997 e art. 5, c.5, del decr. legisl. n. 504/1992, per non avere l’accertamento tenuto conto della effettiva utilizzabilità a scopo edificatorio dei terreni in questione. Il Supremo Collegio ha osservato che in tema di ICI l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, a maggior ragione nel caso in cui sia stato individuato nella delibera un valore inferiore a quello minimo riportato nell’Osservatorio del […]

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