Dubbi di costituzionalità per il “NUOVO CANONE PATRIMONIALE” di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Il 1° gennaio è entrato in vigore il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” disciplinato dai commi 816 e seguenti della Legge 160/2019. Tale canone, per certi versi, rispecchia l’Imposta Municipale Secondaria che, introdotta dall’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 ed abrogata dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), avrebbe dovuto sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Nonostante l’intento del legislatore sembra essere l’obiettivo di “razionalizzare” due diversi ambiti di tributi: l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, le modalità di applicazione del canone possono far nascere rischi di incostituzionalità. La prima considerazione da fare riguarda la natura tributaria del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) rispettando, quest’ultimo, al di là del nomen juris, i caratteri ritenuti decisivi dalla sentenza n. 141/2009 della Corte Costituzionale. Quest’ultima infatti ritiene che “non ha alcun rilievo la denominazione usata dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza del tributo”. E, con riferimento ai criteri distintivi, afferma “che i criteri per qualificare come […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza