É nulla la notifica di atti processuali tramite operatori postali privati senza titolo abilitativo di cui alla Legge n.124/2017
La CTR Lazio aveva accolto l’Appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, avente ad oggetto l’impugnazione di due AVVISI DI ACCERTAMENTO in materia di classamento di un immobile in precedenza censito in categoria A/2, classe 2, con l’assegnazione dapprima in categoria A/2, classe 5 e, poi, in A/1, classe 2. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo il secondo avviso illegittimo per carenza di motivazione ed inadeguatezza dell’istruttoria. Con la recente Ordinanza n. 17493/2021, della V Sezione Civile, la Cassazione ha affrontato la questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo effettuata mediante poste private e quella, conseguente, sulla possibilità di attribuire certezza legale alle attestazioni da questi effettuate. Muovendo dalla decisione delle Sezioni <unite (sentenza n.299 del 10.1.2020) che com’è noto ha affermato essere nulla, e non inesistente, la notificazione di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata (senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento Europeo ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017) ed alla conseguente possibilità di sanatoria di tale nullità a seguito della costituzione in giudizio di controparte, ha però […]
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