La Cassazione sul diniego di autotutela in presenza di una pronuncia definitiva sul merito
A seguito della sentenza della CTR Liguria di reiezione dell’appello di una società coop. Agricola riguardante il diniego di autotutela opposto dall0Ufficio in ordine ad una domanda di ricalcolo delle somme iscritte a ruolo, relative a sanzioni ed interessi applicati per mancato pagamento del tributo, è stato proposto ricorso per Cassazione eccependo che il giudice di appello aveva respinto il gravame ritenendo che fosse opportuno attendere l’esito di altro giudizio pendente presso la <corte di <cassazione, vertente sulla debenza dei medesimi importi oggetto della richiesta di sgravio. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’Ordinanza n. 12134/2021 ha ritenuto in primo luogo non fondata la pretesa nullità della sentenza CTR per difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c .richiesta dal ricorrente, e ciò in quanto, ad avviso della Suprema Corte, correttamente la CTR ha indicato l’iter logico del giudizio, in attesa della pronuncia di legittimità, peraltro risultata poi negativa per il contribuente. In proposito, la Corte, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, a ritenuto che: “in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto […]
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