La natura giuridica dell’ANCI chiarisce la valenza dell’elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall’ISTAT


La recente sentenza n. 10244/2021 delle sezioni unite della Cassazione ha affrontato, su ricorso dell’ANCI, la natura giuridica di quest’ultima. L’ANCI nasce come associazione riconosciuta di natura privata e viene definita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 189/2015 e n. 337/2001) “associazione esponenziale dei Comuni .. con compiti propositivi ed istruttori in ordine alla determinazione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti” a cui possono ambire i vari Comuni facenti parte dell’associazione ma anche “con funzioni di mero supporto ed assistenza in favore dei piccoli Comuni destinatari dei finanziamenti..”. Nel chiarire la natura giuridica dell’ANCI le sezioni unite della Cassazione hanno affrontato sia la definizione di Pubblica Amministrazione sia i vari criteri che vengono utilizzati per definire un ente quale “ente pubblico”. La Suprema Corte definisce, “dal punto di vista soggettivo, Pubblica Amministrazione sia gli organi amministrativi dello Stato sia gli enti pubblici” ritenendo l’art. 28 della Costituzione il riferimento normativo per “qualificare lo Stato – amministrazione come ente pubblico” e rilevando, allo stesso tempo che “mancano norme che definiscano l’ente pubblico in quanto tale”. A proposito, invece, dei criteri utilizzati per definire un ente pubblico la Cassazione ritiene che nessuno di essi sia “esaustivo”, dal momento che “la frantumazione della pubblica […]

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