La prova della  notifica  dell’appello tramite posta nel processo tributario


Nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR TOSCANA, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate perché tardivo, in quanto spedito e ricevuto “ben oltre” il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 23177/2021, della Sez. V Civile, pubblicata il 20 agosto 2021. L’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate denuncia la “nullità per violazione dell’art. 327 e dell’art. 149, c. 3,  c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c. per essere incorsa in una svista laddove aveva indicato la data di deposito della sentenza di primo grado diversa da quella risultante dal timbro a secco dell’Ufficio Postale. La Suprema Corte, con la decisione citata, ha ritenuto di confermare il principio dalla stessa sancito, secondo cui: “nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo prova dell’atto di appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’’ufficio postale”. Tale elenco, ad avviso della Corte, riveste natura di atto pubblico fidefaciente, […]

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