I requisiti della ruralità ai fini IMU nella procedura di revisione catastale


La Corte di Cassazione, intervenuta a decidere nel ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR Lombardia, ha ribadito il principio sancito e consolidato secondo cui l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (ex art. 23, c. 1-bis, del D.L. n.207/2008), correlandosi al dato oggettivo delle risultanze catastali, una volta rilevato che l’immobile già iscritto come rurale, con l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta (ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera a) del decr.legisl. n. 504/1992) comporta l’onere del contribuente ad impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato assoggettato all’ICI, mentre il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento all’imposta. La questione è insorta in relazione a tre AVVISI DI ACCERTAMENTO per IMU anni 2012-2014 del Comune di CALVISANO impugnati con esito negativo dal contribuente dinanzi alla  CTP, con appello respinto dalla CTR. Il contribuente aveva sostenuto che una volta presentata (in data 30/9/2011) la domanda di variazione catastale delle unità già iscritte nella categoria D/10, con conseguente annotazione del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (art. 2, c. 5-ter del D.L. n. 102/2013) […]

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