Incombe sul contribuente l’onere di provare la non idoneità dei locali a produrre rifiuti


L’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, prevista dall’art. 62, c.2, del decr. Legisl. n. 507/1993, non può essere rilevata in modo presunto dal giudice tributario, gravando sul contribuente l’onere di denunciare le obiettive condizioni di non utilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 18123/2021, della SEZ. V CIVILE, nell’ambito del ricorso proposto dal Comune di  Palermo avverso la sentenza della CTR Sicilia che, accogliendo l’appello del contribuente, aveva ritenuto che l’autorimessa pubblica, utilizzata solo ed esclusivamente per il parcheggio e custodia delle auto, con la presenza umana sporadica durante la giornata, ha la stessa potenzialità a produrre rifiuti del tutto analoga a quella di un box-locale di sgombero, con la conseguente disapplicazione della delibera di giunta che ha stabilito le tariffe. Il Supremo Collegio ha ricordato che il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell’art. 62, c.1, del decr. legisl. n. 507/1993, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ed ai sensi del successivo comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non […]

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20 giugno 2017


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