Il recupero di importi per “conguaglio delle tariffe idriche” non può avere effetto retroattivo
La domanda del titolare di un contratto di fornitura idrica nei confronti della società fornitrice per ottenere la restituzione di somme richieste a titolo di “conguaglio recupero tariffe 2009-2011“ è stata accolta dal giudice di pace ed il Tribunale ha rigettato l’appello nella considerazione che le modalità di recupero poste in essere dalla società per compensare mancanti ricavi relativi ad anni pregressi fossero in contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe, in quanto il conguaglio era stato calcolato in proporzione ai consumi passati anziché su quelli futuri, facendo così retroagire in maniera illegittima gli effetti della delibera del 2014. Il ricorso per la Cassazione, basato sul lungo motivo della pretesa violazione dell’art. 154 del decr. legisl. n. 152/2006 e del D.M. 1/8/1996, supportato dalla determinazione n. 613/2013 dell’Autorità Indipendente, poi divenuta AEEGSI, è stato dalla Corte di Cassazione SEZ. III civile, con l’ordinanza n. 17959/2021, dichiarato inammissibile e infondato in quanto il provvedimento dell’Autorità che ha inserito tra le componenti tariffarie anche le eventuali “partite pregresse” derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell’Autorità stessa, non poteva porsi in contrasto con il principio della irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile. […]
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