L’estratto del ruolo è sufficiente all’Agente della Riscossione per l’ammissione del credito nel fallimento


Per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti dell’Agente della riscossione, non occorre la prova della notifica degli avvisi di accertamento e di addebito contemplati negli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, poiché è sufficiente la produzione dell’estratto ruolo quale documento idoneo ad attestare l’esistenza dell’atto che ne è posto a base. È questo il principio sancito dalle Sanzioni Unite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33408/2021 nel ricorso proposto da Equitalia Riscossioni Spa avverso il decreto di esclusione nella procedura fallimentare dinanzi al Tribunale di Nola. L’Agente della Riscossione ha sostenuto la violazione da parte del Tribunale dell’articolo 67 e seguenti del DPR n. 602/1973 e degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 laddove ha reputato che non potevano essere ammessi al passivo crediti di avvisi e di addebito non notificati, nella considerazione che detti avvisi avendo sostituito il ruolo e la cartella di pagamento rappresentino i nuovi tutoli esecutivi necessari per l’insinuazione ed a tal fine esigono la notificazione, in mancanza della quale anche gli estratti di ruolo non sarebbero idonei a tale scopo . La lettura degli articoli di legge dei quali la parte ricorrente ha lamentato la violazione, ad avviso della […]

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