Prescrizione e danno erariale da mancato utilizzo di un bene immobile idoneo all’uso programmato


“In materia di danno all’erario causato dall’omessa realizzazione del programma stabilito per il conseguimento di un finanziamento pubblico, la decorrenza della prescrizione si considera avuto riguardo alla tempistica del programma medesimo. Nel caso esaminato, essendo decorso moltissimo tempo dalla ristrutturazione dell’immobile a ciò destinato, senza alcun utilizzo concreto, l’illecito si considera a carattere permanente: esso, infatti, perdura finché non si realizzi l’attività prevista”. Questo è il principio che ha espresso la Corte dei Conti Centrale di Appello- Sez. III – sentenza n. 79/2021 – valutando, nel caso in oggetto, l’impianto accusatorio dei Requirenti laddove si contestavano condotte omissive nell’ambito di un programma di interventi, finanziato con denaro pubblico, e che prevedeva, sia la ristrutturazione del compendio immobiliare, sia la successiva messa a disposizione per la pubblica fruibilità (cd. destinazione pubblica). In punto di diritto, la questione riguardava dapprima l’esatta individuazione delle condotte effettivamente contestate quali foriere di responsabilità erariale e, conseguentemente, la loro corretta qualificazione, in termini di illecito istantaneo o di illecito permanente, in quanto avrebbe comportato una diversa applicazione del regime prescrizionale per l’azione risarcitoria attivata. In effetti, mentre in primo grado veniva erroneamente dichiarata la prescrizione delle condotte omissive ritenute costituenti illecito istantaneo in quanto collegate alla […]

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20 giugno 2017


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