Non gode la esenzione ICI il collegio universitario che svolge attività con modalità commerciali


Una Fondazione Universitaria ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che in sede di appello aveva confermato la debenza dell’ICI accertata dal Comune di Milano, relativa al Collegio gestito dalla Fondazione stessa, ed aveva escluso la possibilità di esecuzione di cui all’art. 7, c.1, lettera i) del decr. legisl. n. 504/1992. La ricorrente ha eccepito che la CTR ha violato in primo luogo l’art. 8, c.1, del D.L. n. 90/1990 il quale prevede che le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciti, comprese le prestazioni relative all’alloggio e al vitto “sono da considerare attività non commerciali a tutti gli effetti tributari”. Inoltre, eccepita anche la violazione e falsa applicazione del decr. legisl. n. 504/1992 per aver fatto rientrare nella presunta commercialità il servizio alberghiero, ed infine per non avere la CTR considerato che l’attività ricettiva si inseriva in una attività complessa di contenuto educativo, formativo e culturale senza porsi in alcun modo in concorrenza con altri operatori del mercato. La Cassazione Civile- SEZ. V- con l’Ordinanza n. 33765/2021, del 16/11/2021, ha affermato che la invocata esenzione di cui all’art. 7 del decr. legisl. n. 504/1992 […]

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20 giugno 2017


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