I chiarimenti del MEF sull’addizionale regionale all’IRPEF
Con la Risoluzione n. 2/DF del primo febbraio 2022, la Direz. Legisl. Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 5 e 6 della Legge n. 234/2021 sull’addizionale regionale Irpef, con decorrenza 1 gennaio 2022. In base alle modifiche apportate all’art. 11, comma 1, del TUIR n. 917/1986, la nuova articolazione dell’imposta in quattro scaglioni produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale. Trova applicazione al riguardo il principio di carattere generale dettato dal comma 4, dell’art. 6 del decr. legisl. n. 68/2011, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato: “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’Irpef”. Da ciò la necessità che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno 2022 al quadro normativo statale dinanzi delineato, tramite apposita legge, che dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia entro il termine del 31 marzo 2022. Viene inoltre ricordato che entro il […]
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