La motivazione dell’Avviso di rettifica della superficie TARSU nella pronuncia della Cassazione
In esito all’impugnazione da parte del contribuente dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2009-2010 del Comune di Frosinone, la CTR del Lazio (Sez. distaccata di Latina), riformando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello ed il Comune proponeva ricorso per Cassazione. Oggetto della controversia la individuazione da parte del Comune di una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata, cui si opponeva il contribuente eccependo il difetto di motivazione dell’atto impositivo, la illegittima applicazione delle sanzioni e l’erronea determinazione dell’imposta per mancata applicazione della riduzione del trenta per cento prevista nel Regolamento comunale in caso di occupazione dell’immobile da una sola persona. Mentre la CTP respingeva il ricorso, la CTR riteneva l’atto non adeguatamente motivato e non rispettoso della procedura di rettifica di cui all’art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004, per cui faceva seguito il ricorso per Cassazione da parte del Comune. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’Ordinanza n. 4245 del 10 febbraio 2022 – ha ritenuto infondate e non meritevoli di accoglimento le censure mosse dal Comune ed ha dichiarato in primo luogo di uniformarsi al consolidato principio di portata generale secondo cui l’Atto di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente […]
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