Nelle controversie della  gestione rifiuti la competenza del giudice ordinario sui costi del trattamento


La società di gestione del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Perugia ha proposto ricorso al TAR per l’annullamento della sentenza con cui l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI)  aveva rigettato le istanze di revisione tariffarie presentate in relazione alle componenti del Piano Finanziario  per l’annualità 2017, e gli atti conseguenti, ed aveva rigettato l’eccezione del difetto di giurisdizione, ritenendo dovuti gli extracosti di trattamento e smaltimento. Il Consiglio di Stato accoglieva l’impugnativa dell’AURI  dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione da parte del gestore del servizio  denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103, primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 133 del decr. legisl. n, 267/2000, e di alcuni articoli della Legge Regionale dell’Umbria n. 11/2013, sostenendo che la pretesa non ha carattere meramente patrimoniale, ma ha ad oggetto la contestazione di un potere autoritativo dell’AURI, per cui la controversia, in quanto attinente ad una concessione di pubblico servizio ed avente ad oggetto la contestazione della legittimità della valutazione compiuta dall’AURI, debba ritenersi devoluta alla giurisdizione amministrativa. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5386/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, hanno ritenuto non […]

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