Nelle intimazioni di pagamento non necessita allegare le cartelle presupposto del debito
Nell’ambito del ricorso proposto dalla contribuente avverso le intimazioni di pagamento di tre cartelle esattoriali, che la CTP accoglieva e la CTR confermava, la soc. Equitalia centro ricorreva per Cassazione contestando l’onere di produrre le cartelle ai fini della loro avvenuta notifica. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’ordinanza n. 5168/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022, ha ritenuto non fondato il motivo di eccezione riguardante la mancata produzione ed allegazione di copia delle cartelle alle intimazioni, senza che sia dedotto che le intimazioni notificate non contenevano i dati identificativi delle cartelle stesse, in modo tale da non consentire il collegamento tra le une e le altre. La Suprema Corte ha dichiarato di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza, secondo cui: “qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre la copia integrale della cartella” (v. Cassaz. n. 10326/2014), ed anche che: “non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (nel caso in esame cartelle) già notificati all’intimato, non sussistendo […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza