Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la rettifica della rendita catastale DOCFA ed annotazioni degli atti


Con la Circolare n. 7 del 17 marzo 2022, la Direzione Centrale dei Servizi Catastali dell’Agenzia delle Entrate ha fornito varie indicazioni circa modalità e termini per le annotazioni che si iscrivono nella banca dati del Catasto Fabbricati a seguito delle dichiarazioni DOCFA e dei controlli che gli Uffici provinciali eseguono su di esse. Il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall’applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. n.701/1994 in conformità alle procedure di tipo informatico DOCFA, sulla base dei chiarimenti forniti nel tempo dal Dipartimento del Territorio, alla luce anche di quanto stabilito nell’art. 74 della Legge n. 342/2000 circa l’efficacia della rendita iscritta negli atti catastali. Viene  al riguardo richiamata la sentenza della Cassazione n. 34246/2019, circa il carattere ordinatoria del termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva ed anche sull’assenza di un termine decadenziale del potere di verifica dell’Amministrazione: ciò in coerenza con La stessa norma la quale prevede che,  ove l’Ufficio non provveda alla definizione, le dichiarazioni presentate dai contribuenti valgono “come rendita proposta” fino a che l’Amm.ne non provvede alla rendita definitiva. Viene anche ricordato che a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita per terreni o […]

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