Non risponde di peculato l’albergatore che si appropria dell’imposta di soggiorno


Significativa pronuncia della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione che ha assolto dal reato di peculato il gestore dell’albergo a giudizio per appropriazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Si tratta dell’esito del ricorso proposto avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como che aveva applicato la condanna per peculato di cui all’art. 81, secondo comma, del cod. pen. nei confronti del rappresentante legale di una società di  gestione di una struttura ricettiva,  con riferimento alla condotta di appropriazione delle somme versate dai turisti per imposta di soggiorno relativa agli anni  2016-2017 e 2018 ed al conseguente omesso versamento al Comune dei relativi importi, in violazione del regolamento comunale. Nella fattispecie, la questione si imperniava sul valore della norma interpretativa di cui all’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, che ha disposto l’applicazione dell’art. 4, comma 1-ter del decr. legisl. n. 23/2011, recante la disciplina dell’imposta di soggiorno, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020; comma 1-ter (introdotto dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020)  che attribuisce al gestore delle strutture ricettive  la qualifica di responsabile in solido del pagamento dell’imposta di soggiorno , con ciò facendo venire meno la figura […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »