Il Concessionario della Riscossione ha l’obbligo di conservare copia delle cartelle notificate a mezzo di raccomandata postale


Nel ricorso proposto dal contribuente contro Equitalia per la riforma della sentenza del TAR LAZIO  relativa al diniego opposto all’istanza di accesso ad alcune cartelle di pagamento per verificarne la corrispondenza tra le stesse ed il ruolo formatosi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta con la pronuncia n. 4/2022, enunciando i seguenti due principi di diritto: “Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR n. 602/1973, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso  si sia avvalso della modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale”. “Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni”.   In conseguenza dei suddetti principi di diritto, l’Adunanza Plenaria ha rimesso alla Sezione  le valutazioni in ordine ai profili temporali della controversia, tra cui quello relativo all’applicazione dell’art. 26 comma 5 del DPR n. 602/1973 che impone al concessionario l’obbligo di conservazione della copia delle cartelle per la durata di cinque […]

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20 giugno 2017


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