La pubblicità nello striscione paga l’icp solo se procura vantaggi diretti ed immediati al reclamizzato
In merito ad un avviso di accertamento per imposta di pubblicità relativo ad uno striscione pubblicitario collocato all’interno del Palazzetto dello Sport di Perugia, notificato dal concessionario delle entrate del Comune ad una società venditrice di autovetture, questa ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Umbria che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la debenza del tributo nel presupposto che la società reclamizzata fosse obbligata a tale pagamento per i mezzi pubblicitari relativi alle autovetture a prescindere dall’ausilio della rete di vendita dei concessionari. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9696/2022 della V Sez. Civile, in ordine al motivo di censura circa la carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla pretesa impositiva, uniformandosi alla costante giurisprudenza, ha ritenuto che in tema di soggetto passivo dell’icp, ai sensi dell’art. 6 del decr. legisl. n. 507/1993, accanto a chi dispone del mezzo pubblicitario , tenuto al pagamento in via principale, è solidalmente obbligato colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità: disciplina che non contrasta con l’art. 53 della Costituzione giacchè il principio della capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltrechè del […]
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