La Cassazione ribadisce i termini di decadenza per l’accertamento e per la riscossione dei tributi locali
Una società immobiliare ha impugnato la cartella di pagamento ICI nella considerazione che l’ente impositore fosse incorso nella decadenza dei termini per la notifica dell’atto ed ha proposto poi ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria. La società ha eccepito in primo luogo che la CTR, nel definire “assorbente” la non fondatezza della questione afferente alla presunta avvenuta decadenza, avrebbe omesso ogni esame sulle ulteriori doglianze prospettate in sede di appello, con particolare riguardo a quelle attinenti alla nullità della notificazione dell’atto: inoltre, il vizio di notifica per la errata indicazione dell’indirizzo del contribuente, ed infine, la violazione dell’art. 11 del decr. legisl. n. 504/1992 in quanto la notifica doveva essere effettuata entro il 31.12.2019, mentre nella specie la raccomandata, spedita il 22.12.2010, si era perfezionata con la conoscenza del destinatario in data 1.1.2011. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21810/2022 della V Sezione Civile, ha ritenuto non fondato il primo motivo poiché, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma occorre che sia stato completamente omessa la pronuncia che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, ma, […]
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