L’occupazione di urgenza per p.u. non sottrae l’immobile all’ICI
Nel ricorso del Comune di Peschiera Borromeo avverso la sentenza della CTR Lombardia riguardante un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 per omessa denuncia e parziale versamento dell’imposta in relazione ad alcuni terreni edificabili, la Corte di Cassazione – Sezione VI Civile – è intervenuta con l’Ordinanza n. 22691/2022, accogliendo il primo ed l terzo motivo del ricorso e rigettando il secondo motivo, rinviando la questione alla CTR per un nuovo esame. Con il primo motivo è stata censurata la decisione della CTR in quanto, ad avviso del Comune, non è stato tenuto conto del fatto che l’occupazione dei terreni e la relativa temporanea detenzione per la realizzazione di una strada extraurbana non avrebbe fatto venire meno il possesso da parte del proprietario né l’obbligo degli adempimenti ai fini ici. Con il terzo motivo viene lamentato che la CTR abbia omesso di pronunciarsi con riferimento all’obbligo della dichiarazione. Sulla prima questione il Supremo Collegio ha ritenuto che l’occupazione temporanea di urgenza da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l’ablazione del fondo, sicchè egli resta soggetto passivo dell’imposta, anche se l’immobile sia detenuto dall’occupante. Sulla questione sollevata con il terzo motivo, la […]
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