Il giudicato esterno nel processo tributario. No alla TARI se non c’è la prestazione del servizio


Il giudizio della Corte di Cassazione nel ricorso originato dall’Accertamento TARI del Comune di Nola impugnato dal contribuente con esito favorevole dinanzi alla CTP, mentre la CTR della Campania aveva accolto l’appello dell’Ente, non avendo il contribuente fornito la prova dell’inadempienza del Comune nel servizio di smaltimento rifiuti e nell’improprio svolgimento della raccolta. Quale primo motivo il contribuente ha lamentato l’errore in iudicando della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, c.1, nn.3 e 5, del c.p.c. in relazione all’art. 2909 del c.c., (giudicato esterno) in virtù della esistenza di un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, per il medesimo tributo, sia pure per una annualità di imposta diversa da quella della vertenza in oggetto. Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione -Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n, 25589/2022 del 31/8/2022, la quale ha ribadito il principio affermato in giurisprudenza, secondo cui: “nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguarda fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia  sotto l’aspetto formale dell’atto opposto o attenga […]

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20 giugno 2017


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