Impugnato dall’AGCM il bando di gara del Comune per l’affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari e violazioni del codice della strada


Come è noto,  l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge la funzione attribuita dall’art. 21-bis della Legge n. 287/1990, esprimendo il proprio parere sui bandi di gara indetti dai Comuni, al fine di verificare che siano stati rispettati i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici. In relazione  alla procedura di gara  deliberata  dal  Comune di Lecce  per l’affidamento del servizio di notificazione a mezzo del servizio postale di atti giudiziari ai sensi della Legge n. 890/1982, di violazioni del codice della strada di cui all’art. 201 del decr. legisl. n. 285/1992, nonché di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della Polizia Locale, l’Autorità ha rilevato che la previsione dell’obbligo del concorrente di   assicurare una copertura territoriale del cento per cento della Regione Puglia, unitamente al divieto di procedere comunque ad una ripostalizzazione  siano lesivi della concorrenza.  Ciò in quanto tale coefficiente di copertura sia eccessivamente elevato e tale da avvantaggiare gli operatori postali che possono garantire simili coperture  capillari del territorio, o perché strutturati come il Servizio Postale Universale delle Poste Italiane spa . L’Autorità ha, quindi , auspicato che per consentire una […]

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