L’esenzione IMU per le attività istituzionali dell’ente possessore dell’immobile
L’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, del decr. legisl. n. 504/1992 spetta solo se il possessore utilizza direttamente l’immobile per l’esercizio delle attività istituzionali dell’ente. E’ il principio sancito dalla Sez. V Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 277621 pubblicata in data 2 ottobre 2023. La vertenza è stata avviata in relazione ad alcuni immobili della Università degli Studi di Padova, ospitanti la biblioteca circolante, concessi in comodato gratuito all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU), La CTR del Veneto aveva respinto l’appello del Comune di Padova contro la sentenza della CTP. Con il ricorso per Cassazione il Comune ha eccepito, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 7, c. 1, del decreto legislativo 504/1992 per avere il giudice d’appello ritenuto sussistere il requisito per la esenzione dall’IMU, cioè l’utilizzo non commerciale dell’immobile in ragione della sola natura giuridica dell’Ente (ESU) svolta senza fini di lucro. In relazione a tale eccezione la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’applicazione della esenzione esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva destinazione ad attività che non siano produttive di reddito, per cui l’agevolazione non spetta nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da […]
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