Il trattamento delle attività estrattive qualifica i terreni come aree fabbricabili


Una società, che utilizza ai fini estrattivi alcuni terreni nel territorio del Comune di GUIDONIA MONTECELIO, ha impugnato, con esito sfavorevole dinanzi alla CTP,  l’AVVISO DI  ACCERTAMENTO ICI 2008, decisione confermata dalla CTR LAZIO in sede di appello, che ha dichiarato  i terreni  quali  aree fabbricabili, pertanto non assimilabili alle attività agricole. Avverso la decisione della CTR è stato proposto dalla società ricorso per Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza numero 28758 della Sezione V Civile, pubblicata in data 17 ottobre 2023. Il Supremo Collegio ha preso in esame, in primo luogo, ritenendola infondata, la richiesta di nullità della sentenza per la pretesa carenza di motivazione ed  insufficiente indicazione delle fonti normative primarie e secondarie , nonché delle deliberazioni comunali ai fini della comprensione del valore per metro quadrato attribuito a ciascuna particella catastale, richiesta da disattendere in quanto la formulazione dell’AVVISO conteneva tutti gli elementi fondamentali della pretesa impositiva, individuando catastalmente gli immobili accertati, il soggetto passivo del tributo, gli estremi delle disposizioni normative di rango  primario e secondario e delle deliberazioni comunali applicate. E’ stata, all’uopo, richiamata la consolidata giurisprudenza, ferma nel dichiarare che “l’obbligo della motivazione dell’atto di accertamento in rettifica del valore risulta assolto […]

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