Lo svolgimento di attività non commerciali nell’immobile va provata dal contribuente
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione. La questione è stata introdotta in relazione ad AVVISI ICI/IMU relativi ad annualità 2010-2014 notificati dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Avellino alla Unione Industriali della Provincia ed impugnati dinanzi alla CTP che aveva dato ragione alla contribuente. La CTR Campania accoglieva l’appello della concessionaria del Servizio e la contribuente proponeva ricorso per Cassazione. Nel ricorso viene eccepito l’omesso esame da parte della CTR circa il difetto di legittimazione della concessionaria per effetto della intervenuta decadenza del Servizio in quanto, a seguito di una controversia con il Comune, era stato risolto il contratto con l’obbligo della stessa di provvedere alla gestione del contenzioso, senza però attribuirle il potere di impugnare le sentenze di annullamento. Viene anche eccepita la violazione degli articoli 53 e 57 del decr. Legisl. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato la inammissibilità dell’appello, ed inoltre la nullità della pronuncia per avere il Giudice di appello ritenuto che competesse alla ricorrente dimostrare i presupposti della esenzione, mentre avrebbe dovuto l’ente impositore provare lo svolgimento nell’immobile di attività che non rientravano nelle ipotesi previste dall’art. 7, c. 3, lettera i) del […]
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