Il nuovo valore delle aree edificabili va congruamente motivato


La Sez. V Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30158, pubblicata In data 30 ottobre 2023, ha ribadito il principio secondo cui la rideterminazione del valore venale dei terreni, edificabili alla luce del PRG, deve essere effettuata in relazione alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri di urbanizzazione, ai prezzi medi di mercato nella vendita di aree analoghe, il tutto in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992. Il giudizio è stato avviato con l’impugnazione dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2006 del Comune di Bari, da parte di una società di gestione di un complesso immobiliare, la quale aveva anche prodotto successivo ricorso avverso la cartella di pagamento relativa al tributo dovuto.  Rigettata in primo grado l’impugnativa, veniva parzialmente accolto l’appello a seguito della sentenza di Cassazione che era intervenuta ritenendo fiondato il motivo di ricorso principale del Comune e del ricorso incidentale del contribuente. La CTR della Puglia, riunendo il ricorso contro l’avviso di accertamento con quello avverso la cartella di pagamento, ha proceduto a rideterminatre il valore complessivo delle unità immobiliari nella misura quantificata dal Comune, ridotta del venti per cento, compreso l’importo delle sanzioni e degli interessi. […]

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