Infondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune norme sulla riscossione e sul contenzioso tributario


La Corte Costituzionale ha emesso due ORDINANZE, recanti rispettivamente il n. 273 del 18 dicembre 2019 e n. 2 del 3 gennaio 2020, con le quali ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 27 del decreto legislativo n. 546/1992 sulla disciplina del contenzioso tributario e dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte. La sentenza n. 273/2019 trae origine dal rinvio alla Consulta dalla CTP di Genova per la pretesa disparità di trattamento dell’attore nel processo civile, facoltizzato a costituirsi fino alla prima udienza, rispetto alla posizione dell’attore nel processo tributario, Non fondata, nel giudizio della Corte, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, in considerazione della specificità e peculiarità del processo tributario, che giustificano una disciplina differente, anche perché la norma censurata non crea alcun ostacolo all’esercizio dei diritti, ma tende alla predisposizione di una reazione immediata all’inerzia ingiustificata della parte a tutela dell’interesse pubblico alla certezza del diritto ed alla tempestiva accelerazione della procedura di riscossione del tributo. La sentenza n. 2/2020 interviene sul rinvio della CTR della Campania in relazione alla norma dettata dall’art. 26 del DPR n. 602/1973, dall’art. 14 della Legge n. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo […]

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