Il RUOLO costituisce atto interno dell’Amministrazione e non è idoneo ad interrompere la prescrizione
La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP relativa ad una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DI EQUITALIA per una imposta del 1987, che aveva ritenuto tale Atto non autonomamente impugnabile e di conseguenza, essendo stati gli atti irrogatori delle sanzioni notificati in data 24/9/1992, e non impugnati, l’iscrizione a ruolo effettuata in data 5/12/2000 rientrava nel pieno rispetto del termine di prescrizione decennale- Nel ricorso per Cassazione il contribuente sosteneva che fosse ampiamente decorso il termine decennale dalla data di notifica degli avvisi previsto dalla normativa vigente, La Corte di Cassazione – Sezione V Civile – con l’Ordinanza n. 6245/2020, ha accolto il ricorso rilevando che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo degli importi degli avvisi , avvenuta nel 2000, aveva impedito la prescrizione del tributo. Ad avviso del Supremo Collegio, RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO sono ATTI IMPUGNABILI nel processo tributario ai sensi dell’art. 19 del decr. legisl. n. 546/1992, il quale, con il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che gli ATTI DIVERSI da quelli indicati sono impugnabili solo per vizi propri, per cui la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’ATTO NOTIFICATO ne consente […]
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