L’atto di revisione catastale deve specificare in modo chiaro, a pena di nullità, le ragioni della modifica


La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di revisione del classamento catastale, ribadendo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cu, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 della Legge n. 311/2004, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento, in modo che la motivazione possieda il requisito del rigore e sia quindi completa, specifica e razionale. Recenti due pronunce della VI Sezione Civile, recanti il n. 7098/2020 e n. 7101/2020, entrambe pubblicata in data 12 marzo 2020. L’Ordinanza n. 7098/2020 riguarda il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR LAZIO che aveva rigettato l’appello dello stesso Ufficio contro la decisione della CTP di Roma di annullamento di un AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE perché privo di congrua motivazione circa la modifica della categoria dell’immobile in quanto si limitava ad affermare che le sue caratteristiche erano risultate analoghe agli immobili censiti nella categoria A/2 senza indicare a parametro alcuna abitazione della medesima microzona ovvero senza fare alcuno specifico riferimento alle caratteristiche dell’immobile in questione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Ufficio dichiarando che la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi […]

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