La Regione risponde dei danni causati dalla fauna selvatica ad una autovettura


La Corte di Cassazione ha  dato continuità al principio di diritto espresso da varie pronunce di legittimità in base al quale è da ritenere addebitabile alla Regione, in quanto soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica, il risarcimento dei danni causati dalla collisione di un cinghiale con una autovettura su una strada provinciale. L’unico motivo opposto dalla Regione Abruzzo nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace, confermata dal Tribunale di Teramo, censura la individuazione dell’Ente come soggetto passivo legittimato a rispondere dei danni riportati dal veicolo. La Suprema Corte – Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 18083/2020, pubblicata il 31 agosto 2020, ha ribadito che: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c. giacchè, da un lato,  il criterio di imputazione della responsabilità previsto da taòle disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L: n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”. Riaffermato anche il principio secondo […]

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