Non spetta l’agevolazione IMU prima casa se uno dei coniugi risiede anagraficamente in altro Comune


La società di riscossioni comunali ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che, accogliendo l’appello della contribuente relativo ad AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 del Comune di Francavilla, aveva ritenuto che fosse riconosciuta l’agevolazione prima casa giacchè la contribuente aveva la residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile, mentre il coniuge, per esigenze lavorative, aveva la residenza anagrafica in altro Comune. La Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – con l’ordinanza n. 20130/2020, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR, senza la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Il Supremo Collegio ha osservato che il tenore letterale della norma in esame, cioè l’art. 13, comma 2, del decr. legisl. n. 201/2011, è di estrema chiarezza  nello stabilire che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore  quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.  Si  tratta di conformità all’orientamento costante espresso dalla stessa Corte, in ordine alla natura di stretta […]

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