Per il riconoscimento dell’abitazione di lusso non vanno computate le superfici non utilizzabili dell’immobile


La Corte di Cassazione è  intervenuta a decidere sul ricorso proposto da una contribuente contro la sentenza della CTR Lombardia emessa a seguito di rinvio da Cass. n. 2891/2017 relativamente  alla impugnazione di un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate per revoca dell’aliquota agevolata per l’imposta sostitutiva  sul mutuo per l’acquisto di immobile “prima casa”, in violazione dell’art. 1, della Tariffa allegata al TUIR, non rientrando l’immobile nelle abitazioni “non di lusso”, cui solo spetta l’agevolazione superando la superficie di mq. 240, non essendo stata provata (con la perizia di parte) l’assenza di connotati non di pregio, come specificato dalla normativa vigente. La Sezione VI del Supremo Collegio, con l’Ordinanza n. 21872 del 9 ottobre 2020, ha ritenuto che la CTR non si è adeguata al principio espresso nel sentenza di rinvio per non avere motivato il rigetto del ricorso della contribuente nella mancata prova  della inutilizzabilità ai fini abitativi dei locali della cantina e di consistenze non di pregio, in contrasto   con i principi della sentenza stessa che aveva espressamente escluso la rilevazione dei connotati di lusso e aveva indicato le modalità di calcolo delle superfici utili, con la esclusione delle superfici dei balconi, delle terrazze, delle cantine, dei […]

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20 giugno 2017


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