La comunicazione di iscrizione ipotecaria è valida anche se notificata a mezzo posta


          COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TARANTO.sentenza n.250 del 12.04.2012 Abitualmente l’ipoteca costituisce una delle forme più efficaci di garanzia per i creditori e per tale scopo viene dalla dottrina compreso quale diritto reale di garanzia, costituito sopra i beni del debitore o di una terza persona, a vantaggio del creditore, per assicurare il soddisfacimento del credito tramite il valore dei beni medesimi, realizzabile con l’espropriazione. Secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, l’articolo 77 del DPR 602/73 introduce una nuova ipotesi di ipoteca legale dove il ruolo (e la successiva cartella di pagamento) assume la funzione di titolo per l’iscrizione. L’ipoteca attribuisce all’Agente della Riscossione tutte le caratteristiche del creditore ipotecario previste dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, compreso il diritto di seguito. In particolare, il primo comma dell’articolo 77 prevede la facoltà dell’Agente della Riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. La prima questione che si pone è quella di stabilire se tale misura sia assoggettata o meno al rispetto della norma di cui all’articolo 50, comma 2, del DPR 602/73, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, […]

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