Ingiustificata la richiesta dell’AdER di rimborso delle spese di notifica dei Ruoli stralcio 2000/2010 dei debiti fino a 1000 euro
È quanto ha sostenuto l’IFEL con la Nota del 30 dicembre 2020, ritenendo del tutto ingiustificata la richiesta da parte dell’Agenzia Entrate- Riscossione del pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione per le quote iscritte a ruolo ed oggetto dello “stralcio” dei debiti fino a mille euro degli anni 2000/2010. Ad avviso dell’IFEL, la disposizione contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, costituisce una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, imponendo all’agente della riscossione di comunicare all’ente creditore “senza oneri amministrativi a carico di quest’ultimo” l’elenco delle quote oggetto di annullamento. Inoltre, la norma prevede il rimborso delle “spese per le procedure esecutive” delle quote annullate, notificate negli anni 2000/2013, da recuperare in venti rate mensili a decorrere dal 30 GIUGNO 2020, mentre nessun richiamo contiene circa le spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento. Proprio la mancanza di un preciso riferimento alle SPESE DI NOTIFICA, sempre per l’FEL, non può determinare alcuna richiesta di rimborso in quanto tali spese erano rimborsabili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, peraltro non applicabile alla procedura speciale in questione. By A.F. LINK – NOTA IFEL 30 DICEMBRE […]
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