Costituzionalmente illegittima la norma di non deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU sui beni strumentali


La CTP (Commissione  Tributaria Provinciale) di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decr. legisl. n. 23/2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla Legge n. 147/2013, nella parte in cui dispone che l’IMU sui beni strumentali non è deducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’ IRAP. Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso da una società  svolgente attività nel settore immobiliare, proprietaria di diversi immobili, per il rimborso di imposte erariali versate per l’anno 2012, in relazione al mancato riconoscimento di quanto pagato per l’IMU per lo stesso anno di imposta. La non manifesta infondatezza della norma risiede, ad avviso della parte, nel fatto che lo stesso legislatore , con l’art. 1, comma 715 della Legge n. 147/2013 ha disposto la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali con effetto dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013. La difesa statale , quanto alla pretesa violazione dell’art. 53 della Costituzione, ha sostenuto che il rimettente si è mosso sull’erroneo presupposto interpretativo  secondo cui tutte le imposte sono sempre deducibili l’una dalla base imponibile dell’altra , mentre rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore regolare la materia degli oneri deducibili ed in particolare di […]

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