Niente esenzione IMU per l’abitazione principale se i coniugi risiedono in comuni diversi
In relazione al ricorso prodotto avverso la sentenza della CTR Abruzzo, che aveva respinto l’appello della società addetta alla riscossione dei tributi del Comune di Francavilla al Mare, concernente un avviso di accertamento IMU 2013 che aveva escluso l’agevolazione prima casa per effetto della diversa residenza anagrafica dei due coniugi, la Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – ha emesso l’ordinanza n. 2194, pubblicata in data 1 febbraio 2021. La questione si riferisce alla disposizione dell’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (come modificato dall’art. 1, comma 741, della Legge di stabilità n. 160/2029) che ha definito quale abitazione principale ai fini dell’IMU l’immobile nel quale il possessore ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si tratta di norma che ha sostanzialmente modificato la previsione originaria dell’art. 8, comma 2, del decr, legisl. n. 504/1992 che definiva abitazione principale quella di dimora abituale del possessore e del nucleo familiare mentre la residenza anagrafica assumeva rilievo solo come mera presunzione della dimora. Il ricorso è stato accolto in conformità della consolidata giurisprudenza della stessa Corte secondo cui, in tema di IMU, l’esenzione prima casa richiede non solo che il possessore ed i suoi familiari vi […]
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