Le delibere comunali di proroga delle concessioni demaniali violano i principi comunitari sulla concorrenza
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), con gli Atti di Segnalazione AS1725 e AS 1726, ha pubblicato nel Bollettino Settimanale n. 12 del 22 marzo 2021 i propri rilievi ai Comuni di Reggio Calabria e di Barletta riguardo alle delibere adottate da tali Enti per l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2033 in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682-684 della Legge n. 145/2018 e dall’art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020. L’Autorità ha ricordato che in materia di affidamenti per l’utilizzo di beni pubblici i beneficiari vanno individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, come deciso anche dal Consiglio di Stato, tra le altre con la sentenza n.7874/2019 e come ribadito dall’ANAC con il parere n. 25/2019, in linea con la Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), cui gli Stati membri sono tenuti ad uniformarsi. D’altra parte, sempre ad avviso dell’AGCM, i provvedimenti di proroga rinviano il confronto competitivo per il mercato, impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dall’assegnazione a seguito di gara. I Comuni in questione avrebbero dovuto, quindi, disapplicare la normativa posta a base della delibera, […]
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