I pannelli pubblicitari esposti sui carrelli della spesa all’interno di un CENTRO COMMERCIALE pagano l’imposta comunale sulla pubblicità
È stato proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della CTR della Lombardia che ha confermato la decisione di primo grado circa la non applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, c. 1, lettera a) del decr. legisl. n. 507/1993 alla esposizione di messaggi pubblicitari sui carrelli della spesa utilizzati all’interno di un’Area destinata a CENTRO COMMERCIALE, con 35 negozi ed un parcheggio per 1.500 posti auto, motivata dall’attitudine dei pannelli a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti. L’avviso di accertamento era stato notificato alla società di gestione del supermercato dalla società concessionaria dell’accertamento e riscossione del tributo nel Comune di Orzinuovi. I due motivi di ricorso, entrambi disattesi dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10095/2021, sostenevano applicabile la esenzione in ragione del fatto che la pubblicità riguardava prodotti venduti all’interno del supermercato e, quindi, non assoggettabili al tributo. Il Supremo Collegio ha ritenuto che la ratio della disposizione invocata si riferisce all’attività esercitata nello stesso locale adibito alla vendita ed i messaggi destinati a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori del supermercato), mentre la fattispecie in esame è caratterizzata da carrelli recanti pannelli reclamizzanti i beni in vendita all’interno del Supermercato, ma circolanti […]
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