La revisione catastale con procedura Docfa è valida se gli elementi forniti dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio


In relazione ad un Avviso di accertamento per la revisione del classamento  concernente un immobile in Torino, notificato dall’Agenzia delle Entrate, la CTR del  Piemonte accoglieva l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, nella considerazione che l’avviso stesso non fosse motivato a sufficienza, tenendo conto anche  del fatto che la richiesta di revisione era stata presentata con procedura DOCFA seguendo le indicazioni delle linee guida della stessa Agenzia. La Corte di Cassazione, intervenuta a decidere sul ricorso proposto dall0Agenzia delle Entrate, con l’Ordinanza n. 10171/”021, della Sezione V Civile, in conformità con la consolidata giurisprudenza, accoglieva il primo motivo di censura, affermando che: “in tema di classamento di immobili qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA,  l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze […]

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20 giugno 2017


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