Al giudice ordinario la giurisdizione in materia di tariffa rifiuti
La società di gestione di un ipermercato nel Comune di Gonzaga, in relazione ad una fattura emessa per il secondo semestre 2018 dalla Mantova Ambiente (affidataria del Servizio Rifiuti Urbani), la impugnava dinanzi alla CTP sostenendo che la tariffa dovesse essere commisurata solo alla superficie residuale destinata alla produzione di rifiuti solidi urbani, e la Mantova Ambiente eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, chiamate a decidere sul regolamento di giurisdizione, con l’Ordinanza n. 11290/22021, pubblicata il 29 aprile 2021, hanno ricostruito l’evoluzione normativa in tema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e di qualificazione della natura dei servizi e dei prelievi richiamando i due indirizzi espressi dalle stesse SS.UU. , il primo con la sentenza n. 8631/2020 attestante la natura privatistica della TIA2 e l’altro, oggetto di univoca interpretazione relativo alla natura tributaria della TARI, alla luce anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 238/2009, n. 269/2017 e n. 89/2018, evidenziando i parametri che debbono sussistere perché una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria, a prescindere dal NOMEN IURIS assegnatole. Il Supremo Collegio, avendo riguardo alla Tariffa corrispettiva ( TARIC) di cui […]
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