Viola la Costituzione la norma del DL n. 162/2019 sulla riduzione dei trasferimenti erariali in materia di tassa automobilistica
Con la sentenza n. 107/2021, depositata il 27 maggio 2021, la Corte Costituzionale è intervenuta a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, quinquies, sexies e septies, del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, nel ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Trento. Le norme impugnate, con riferimento alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli, dispongono per gli anni 2020-2021.2022 la “riduzione dei trasferimenti erariali”, ossia la riserva all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento della tassa (in relazione alla classe di inquinamento del veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, la conferma degli importi dell’ultima annualità definiti con il D.M. di cui all’art.1, comma 322, della Legge n. 296/2006. Per gli anni fra il 2023 e il 2033, invece, viene disposta la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali, ossia l’attribuzione dell’intero gettito della tassa alle Regioni ed alle Province autonome, unitamente ad un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti. La Provincia di Trento ha prospettato diverse questioni di legittimità, tra le quali la violazione dell’art. 73, c. 1, dello Statuto, ai sensi del quale lo Stato non potrebbe disciplinare tributi propri […]
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